Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
All’Ufficio Didattica
p.c. Al personale ATA
La novità principale della L. 159/2023 sul tema in oggetto consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo art. 570-ter del codice penale, che punisce chiunque ometta di vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte del minore. Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del T.U. sono le seguenti:
– mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
– elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
MANCATA ISCRIZIONE
Le scuole trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all’obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione invitandolo a ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, previamente ammonito:
- non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- non conduca il minore a scuola entro una settimana dall’ammonizione. Ai sensi dell’art. 570-ter comma 1 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all’istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
ELUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione, individuando:
– coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell’art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione che, ammonito ai sensi dell’art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del c.c.
Pertanto i coordinatori di classe segnaleranno via mail all’indirizzo rmic8g200t@istruzione.it
– gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
– gli alunni la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Russo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)
Istituto Scolastico