Circolare 76 (DOCENTI) n. 77 (ATA) n. 33 (ALUNNI)

Chiarimenti in merito all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione

Nota 85800/2024 USR Lazio

Al personale docente

All’Ufficio Didattica

Alle famiglie degli alunni

Tutti i Plessi

 

L’USR Lazio chiarisce che, ai sensi del D. Lgs. 76 del 2005 art. 5.cc. 2-3:

2. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b. il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

[…]

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Relativamente alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, con l’entrata in vigore della Legge n. 159/23, cosiddetto “Decreto Caivano”, di conversione del D.L. 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” è stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994.

L’articolo 12, c. 4, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo di istruzione” ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale:

“4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché’ questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Si richiede pertanto ai coordinatori di classe di avvisare tempestivamente l’Ufficio Didattica in caso di assenze degli alunni per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Russo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93)

 

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